Al presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario del Comune di Patrica

 

e p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Patrica

 

 

Patrica, 09/08/2016

 

Oggetto: richiesta del Consigliere comunale Bufalini ad ottenere la trasmissione per posta elettronica di tutti gli atti adottati dal Comune.

 

Il Consigliere Comunale di Minoranza Gianluca Bufalini,

 

VISTI

-       la richiesta di chiarimenti e risposta del Sindaco in merito al mancato invio delle Delibere di Giunta via email (Prot. 5506 del 02/08/2016 e Prot. 5588 del 04/08/2016);

-       la comunicazione del 09/05/2016 (Prot. 3199 del 09/05/2016) con la quale si dichiarava la  fuoriuscita, del sottoscritto,  dal gruppo “Progetto Patrica” e l’intenzione di proseguire l’ attività in Consiglio come indipendente;

-       Art. 13 – comma 1-3-4 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” per il diritto di informazione dei consiglieri comunali;

-       Art. 14 – comma 1-2 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” per il rilascio di copia delle deliberazioni;

 

 

CONSIDERATO CHE

·         L’Art. 14 – comma 2 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” prevede solo la trasmissione dell’elenco ai capigruppo consiliari delle deliberazioni della giunta comunale;

·         L’attuale “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” non prevede l’invio via email delle Delibere di Giunta ai capigruppo,  ma tale modalità,  di fatto viene attuata da questa amministrazione;

·         L’Art. 13 – comma 4 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” recita: <<per agevolare il compito istituzionale dei consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni dovrà essere depositata presso l’ufficio di presidenza del consiglio, a disposizione dei consiglieri>> , con conseguenza  il considerevole peso economico a carico dell’ente per le copie delle deliberazioni per tutti i consiglieri;

·         I diversi pareri della Commissione Parlamentare per l’accesso ai documenti amministrativi, che nell’esaminare quesiti analoghi riguardanti richieste formulate da consiglieri comunali ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di contenuto analogo a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54), ha avuto modo di precisare quanto segue:

o   anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbono rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002).

o   Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, si suggerisce all’ente civico di adottare misure organizzative volte alla trasmissione elettronica delle delibere e all’accesso al protocollo informatico interno dell’ente (ove non già operante), garantendo al consigliere comunale la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa.

·         “Il diritto di accesso ed il diritto di informazione dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia , nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali ) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza).”

·         Con la sentenza del C.d.S. n. 5264/07, emerge che anche qualora il comune avesse adottato una disciplina regolamentare tale da porre limitazioni al diritto di accesso dei consiglieri comunali, la stessa andrebbe disapplicata ponendosi in contrasto con l’art. 43 tuel 267/2000 e, cioè con una disposizione di rango superiore.”

 

CHIEDO

·         In base all’Art. 14 – comma 2 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” e in relazione al disposto dell’Art. 125 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, copia delle deliberazioni della giunta comunale, venga messa a disposizione di tutti i consiglieri mediante invio attraverso posta elettronica, dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell’elenco ai capigruppo consiliari.

·         Che venga immediatamente ripristinato al sottoscritto, l’invio via email delle Delibere di Giunta al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

 

 

Il Consigliere Comunale di Minoranza Gianluca Bufalini.