Patrica, lì 21.09.2015
Al Sig. Sindaco del Comune di Patrica
Al Segretario del Comune di Patrica
Assessore all’Ambiente e Territorio del Comune di Patrica
Assessore dell’Agricoltura del Comune di Patrica
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Alla Provincia di Frosinone
Settore agricoltura, caccia e pesca
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All’ ATC (Ambito Territoriale Caccia) - Frosinone 2
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OGGETTO: Ricorso in opposizione alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Patrica, Verbale n. 22 del 17.09.2015 avente ad oggetto “Rilevante presenza di cinghiali sul territorio Comunale. Richiesta istituzione nuova zona di caccia al cinghiale. Determinazioni” e affissa all’Albo Pretorio il 17.09.2015
Richiesta di Provvedimenti urgenti inerenti motivi di ordine pubblico, incolumità delle persone e rispetto della quiete pubblica, connessi all’attività venatoria.
Il Consigliere di opposizione Ing. Gianluca Bufalini
Vista la Delibera di Giunta del Comune di Patrica n. 22 del 17.09.2015;
Vista la planimetria della nuova zona di caccia allegata alla Delibera (vedi allegato N.1 al presente ricorso);
Vista la Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Visto il Codice Penale agli articoli: 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento immobili e mobili altrui), 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui), 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), 672 (omessa custodia e malgoverno di animali), 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui), 659 (disturbo del riposo delle persone), 703 (accensioni ed esplosioni pericolose);
Visto l'art.54, comma 2, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 (sulle autonomie locali);
Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019 della Provincia di Frosinone;
Considerato che all’interno della nuova zona di caccia sono presenti ben due centri abitati (Colle Baotto e Tufo Varaccani) (vedi Allegato N.2 – area in azzurro) che complessivamente ospitano oltre 60 abitazioni con decine di residenti,
non può ritenersi accettabile la richiesta per una nuova zona di caccia, per sua stessa conformazione, poiché non garantisce il rispetto delle distanze minime dagli immobili e dalle strade di accesso ;
Considerato che all’esterno della nuova zona di caccia ma ad una distanza inferiore ai 100 metri, , è presente un altro centro abitato (Colle San Giovanni) (vedi Allegato N.2 – area in giallo) che ospita oltre 25 abitazioni con decine di residenti. La Legge 157/92 prevede almeno 150 mt.;
Considerato che all’interno della nuova zona di caccia è presente un tratto in superficie della Linea Alta Velocità (TAV) con relativo elettrodotto ad alta tensione in superficie (vedi Allegato N.3 – area in rosso);
Considerato che all’interno della nuova zona di caccia in località bosco Macchia Piana è presente una pista ciclabile percorsa con mountain bike, cavalli e a piedi da molti appassionati (vedi Allegato N.4 – area azzurra);
Dato atto che l’esercizio venatorio è comunque vietato ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettere a), e) e f) della Legge 157/92 :
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
Considerato che ai sensi della normativa che regola l’attività venatoria i parametri generali minimi per cui è consentito sparare risultano essere 100 metri di spalle (a case, strade provinciali e comunali) e mt. 150 in direzione di questi. Nello specifico, però, è da rispettare il parametro di una volta e mezzo la gittata del fucile e i 100/150 metri sono ascrivibili soltanto ai fucili meno potenti;
Dato atto che la zona in oggetto dovrebbe, ai sensi della L. 157/92, essere già naturalmente interdetta alla caccia in quanto non vi sono le condizioni geo-morfologiche per il rispetto delle minime distanze di sicurezza dettate (mt. 100/150 da strade comunali, provinciali e dalle case);
Vista la preoccupazione manifestata da molti cittadini residenti nelle contrade impattate dal provvedimento di creazione di una nuova zona di caccia (Colle San Giovanni, Colle Baotto, Tufo Varaccani, Tornetta e Ferruccia) per la propria incolumità e il rispetto della quiete pubblica;
Dato atto che il problema dell’eccessivo numero di cinghiali, così come da Piano Faunistico Venatorio Provinciale, dovrebbe essere affrontato in altro modo (par. 12 - Controllo della fauna selvatica del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019):
I riferimenti normativi del controllo della fauna selvatica sono l’art. 19 della L. 157/1992 e l’art. 35 della L.R. 17/1995.
Trattasi di attività non venatoria, in quanto non riconducibile all’esercizio venatorio così come regolato dalle vigenti norme. Infatti, le vigenti normative di settore a livello europeo e nazionale attribuiscono un significato all’attività venatoria profondamente diverso da quello del controllo numerico delle popolazioni faunistiche. Il prelievo venatorio viene infatti accettato come un possibile uso della risorsa rinnovabile costituita dalla fauna selvatica, motivato da un interesse in tal senso espresso da privati cittadini cui è concesso di esercitare tale attività.
La legge prevede inoltre che il controllo venga praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA e che solo qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia di questi metodi, possono essere attuati piani di abbattimento.
Il controllo si configura in ogni caso come un’attività di “polizia faunistica” e come tale è soggetto ad una regolamentazione assai diversa da quella riguardante il prelievo venatorio. Infatti i soggetti abilitati ad eseguire le attività di controllo diretto della fauna (tramite catture e/o abbattimenti) non sono i cacciatori selettori, ma il personale degli organi di polizia, in primis delle Provincie; questi ultimi possono eventualmente essere coadiuvati da privati cittadini che, tuttavia, debbono svolgere la propria azione per le finalità definite dalla pubblica amministrazione, seguendo le disposizioni impartite. La differenza concettuale tra caccia e controllo è ulteriormente ribadita dal fatto che il controllo può essere esercitato anche con mezzi e in tempi non consentiti per l’attività venatoria (con l’unico obbligo della selettività) e che le spoglie dei capi abbattuti non sono di proprietà di colui che ha effettuato l’abbattimento (come nel caso della caccia), ma della pubblica amministrazione delegata dalla legge ad esercitare il controllo (generalmente le Amministrazioni provinciali ovvero, se il controllo avviene in un Area protetta, l’Ente di gestione della stessa).
La decisione di controllare numericamente una popolazione non può basarsi solo sulla valutazione dei problemi da essa creati, ma deve tenere conto anche dello stato di conservazione della specie a cui appartiene.
RICHIEDE
Per i motivi di cui in premessa e degli allegati che formano parte integrante e sostanziale del seguente ricorso, al fine di prevenire tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze per l’incolumità dei cittadini e così garantire l’ordine pubblico, nelle zone del territorio comunale situate all’interno e nelle zone limitrofe della nuova zona di caccia ed evidenziate nelle planimetrie allegate:
§ Che venga immediatamente annullata la richiesta di istituzione di una nuova zona di caccia al cinghiale o mediante annullamento della Delibera di Giunta n.22 del 17.09.2015
oppure
mediante Ordinanza del Sindaco di Divieto Attività Venatoria nelle stesse zone oggetto del provvedimento (vedi Allegato N.1) adottato con provvedimento contingibile e urgente ai sensi del secondo comma dell’art. 54 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, legittimata da idonea delibera evidenziando le ineludibili motivazioni attinenti la sicurezza pubblica, constatato il pericolo concreto ed immediato per la pubblica incolumità;
§ l’annullamento della richiesta di istituzione della nuova zona di caccia oppure l’Ordinanza di Divieto di Caccia, venga immediatamente trasmessa alla Provincia di Frosinone – Settore Agricoltura, Caccia e Pesca e per conoscenza all’ATC Fr2 ;
§ L’adozione immediata di tutte quelle misure mirate a garantire l’incolumità dei cittadini e il rispetto della loro quiete, al fine di evitare i rischi connessi all’uso di armi da fuoco e il conseguente disturbo prodotto dagli spari.
Il Sindaco infatti è chiamato per legge a garantire la sicurezza dei cittadini sul suo territorio.
L’istituzione di una nuova zona di caccia come metodo di controllo della popolazione di cinghiali così come richiesto dalla Delibera di Giunta n.22 del 17.09.2015, non rispetta le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019 della Provincia di Frosinone e la legge in materia di controllo della popolazione.
Qualora sussista realmente, e non solo per parere di un’associazione di cacciatori, il rischio reale per la popolazione residente legato alla eccessiva presenza di cinghiali, l’Ente Comune dovrebbe interfacciarsi con l’Ente Provincia e insieme agli organi competenti in materia, creare uno studio con relativo piano di controllo della popolazione dei cinghiali nel rispetto delle normative vigenti.
Il Consigliere
Ing. Gianluca BUFALINI